Norme sull'età minima
In linea di principio i minori non possono essere sottoposti ad un rapporto lavorativo o di apprendistato prima dei 15 anni di età compiuti. Le eccezioni con autorizzazione scolastica prima dei 15 anni di età compiuti sono regolate dai cantoni (Art. 30 LL).
I bambini con obbligo scolastico a partire da 13 anni possono eseguire solo lavori leggeri, se questi non influiscono negativamente sulla loro salute, sicurezza e sviluppo e non condizionano la frequenza scolastica o i risultati scolastici (Art. 8 OLL 5).
In caso di impiego di minori con dispensa scolastica e meno di 15 anni di età in rapporti lavorativi e di apprendistato, si deve valutare l'esperienza della persona nel rispettivo lavoro. In particolare è importante anche la formazione in materia di gestione dei pericoli e lo sviluppo della capacità di difendersi da tali pericoli. In considerazione dell' Art. 9 OLL 5 l'autorità cantonale può autorizzare un impiego regolare a partire da 14 anni in base ai singoli casi.